Sez. 2, Sentenza n. 31914 del 09/07/2015 Cc. (dep. 21/07/2015) Rv. 264473 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro preventivo di quote di società appartenenti a persona estranea al reato - Legittimità - Condizioni - Nesso di strumentalità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
È legittimo il sequestro preventivo delle quote di una società appartenenti a persona estranea al reato, qualora sussista un nesso di strumentalità tra detti beni ed il reato contestato ed il vincolo cautelare sia destinato ad impedire, sia pure in modo mediato e indiretto, la protrazione dell'ipotizzata attività criminosa, ovvero la commissione di altri fatti penalmente rilevanti, attraverso l'utilizzo delle strutture societarie. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il nesso di strumentalità tra le quote di due società in sequestro, appartenenti a prossimi congiunti degli indagati, ed i reati di estorsione ed illecita concorrenza commessi da questi ultimi avvalendosi delle predette società).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 513 bis, Cod. Pen. art. 629 com. 2, Legge 12/07/1991 num. 203 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)