diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 20244 del 08/02/2018 Cc. (dep. 08/05/2018) Rv. 273268 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro preventivo di una società - Legittimità - Condizioni - Nesso di strumentalità - Durevole asservimento della società e del suo patrimonio alla commissione delle attività illecite - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273268-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

Ai fini della legittimità del sequestro preventivo di una società occorre dimostrare il durevole asservimento della stessa e del suo patrimonio alla commissione delle attività illecite, quale società strutturalmente illecita o di comodo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il sequestro preventivo delle quote sociali e del patrimonio di una società di professionisti, disposto in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di corruzione, turbativa d'asta e falso in atto pubblico, rilevando che detta società risultava occasionalmente coinvolta nella commissione di un numero ridotto di delitti-scopo, cosicchè ciò non consentiva di connotare in senso esclusivamente illecito l'operatività della persona giuridica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 353, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)