Sez. 4 - , Sentenza n. 13848 del 04/02/2020 Ud. (dep. 07/05/2020) Rv. 279137 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Attività sportive - Impianto di piscina - Posizione di garanzia del bagnino – Configurabilità - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
Il bagnino addetto ad un impianto di piscina è titolare, ai sensi dell'articolo 40, comma secondo, cod. pen., di una posizione di garanzia in forza della quale egli è tenuto a sorvegliare gli utenti della stessa per garantirne l'incolumità fisica. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la affermazione di responsabilità del bagnino per il reato di omicidio colposo in relazione all'annegamento di una minore, per non avere prestato la dovuta attenzione e averla soccorsa solo alcuni minuti dopo il suo inabissamento).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)