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Sez. 4 - , Sentenza n. 4890 del 16/01/2020 Ud. (dep. 05/02/2020) Rv. 278432 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Attività sportive - Impianto di piscina - Posizione di garanzia del gestore della piscina - Contenuto – Impegno di sorveglianza assunto dall’accompagnatore di un minore – Rilevanza – Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278432-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

Il gestore di una piscina è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'articolo 40, comma secondo, cod. pen., in forza della quale è tenuto a garantire l'incolumità fisica degli utenti mediante la presenza di un assistente bagnante a bordo piscina, che non può essere trasferita, in via convenzionale, sulle persone a protezione delle quali essa è prevista. (Fattispecie nella quale, sulla base del suddetto principio, è stata ritenuta immune da censure la sentenza che, in ragione dell'omessa predisposizione di un servizio di assistenza bagnanti, aveva riconosciuto la responsabilità dei componenti del consiglio direttivo di un'associazione sportiva dilettantistica che gestiva in forma imprenditoriale una piscina aperta al pubblico per l'omicidio colposo di una bambina deceduta per annegamento dopo essere sfuggita al controllo del padre consapevole che la figlia non sapeva nuotare, ritenendo irrilevante l'impegno assunto dal genitore di sorvegliare la minore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DM Interno 18/03/1996

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)