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Sez. 6, Sentenza n. 37083 del 24/05/2007 Ud. (dep. 08/10/2007) Rv. 237446 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITÀ | Interruzione di singole utenze - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di servizio telefonico.
Stato
decisa il 2007-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237446-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITÀ

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 331 cod.pen. è necessario che sia interrotto o turbato nel suo complesso il servizio pubblico o di pubblica necessità, restando esclusa dalla previsione normativa la condotta limitata a singole utenze che incida solo marginalmente sul volume dell'attività svolta e che non sia in grado di comprometterne in modo apprezzabile il funzionamento. (Fattispecie in tema di interruzione di un'utenza telefonica, comprese le chiamate verso i numeri di emergenza, a seguito di controversia sorta a seguito di mancato pagamento di una fattura).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)