Sez. 6, Sentenza n. 37083 del 24/05/2007 Ud. (dep. 08/10/2007) Rv. 237446 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITÀ | Interruzione di singole utenze - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie in tema di servizio telefonico.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITÀ
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 331 cod.pen. è necessario che sia interrotto o turbato nel suo complesso il servizio pubblico o di pubblica necessità, restando esclusa dalla previsione normativa la condotta limitata a singole utenze che incida solo marginalmente sul volume dell'attività svolta e che non sia in grado di comprometterne in modo apprezzabile il funzionamento. (Fattispecie in tema di interruzione di un'utenza telefonica, comprese le chiamate verso i numeri di emergenza, a seguito di controversia sorta a seguito di mancato pagamento di una fattura).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)