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Sez. 6, Sentenza n. 15750 del 06/03/2003 Ud. (dep. 03/04/2003) Rv. 224691 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO | Turbamento non incidente sull'ufficio o servizio nel loro complesso - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224691-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INTERRUZIONE DI UN UFFICIO O SERVIZIO PUBBLICO

Non è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità quando l'interruzione riguardi un singolo atto o il turbamento della sua regolarità senza che tale comportamento abbia inciso sulla regolarità complessiva dell'ufficio. (Fattispecie relativa ad avere impedito ad un agente di polizia giudiziaria di accedere nell'abitazione per procedere all'audizione di una persona informata sui fatti per delega del Pubblico Ministero).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 340 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)