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Sez. L, Sentenza n. 2590 del 12/03/1987 (Rv. 451720 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DEL LAVORATORE DIRETTA AD OTTENERE LA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER LAVORO DOMENICALE, SENZA CONDANNA SUL "QUANTUM" - IMPUGNAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - GRAVAME INCIDENTALE SULL'OMESSA CONDANNA IN ORDINE AL "QUANTUM" - CARATTERE PRINCIPALE - TERMINI EX ARTT. 325 E 327 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - IMPUGNAZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451720-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DEL LAVORATORE DIRETTA AD OTTENERE LA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER LAVORO DOMENICALE, SENZA CONDANNA SUL "QUANTUM" - IMPUGNAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - GRAVAME INCIDENTALE SULL'OMESSA CONDANNA IN ORDINE AL "QUANTUM" - CARATTERE PRINCIPALE - TERMINI EX ARTT. 325 E 327 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - IMPUGNAZIONE TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ.*

Ove il giudice del merito, adito da un lavoratore che rivendichi la maggiorazione della retribuzione per lavoro domenicale, abbia accolto la domanda accertando il credito del ricorrente e fissando anche la percentuale di maggiorazione della retribuzione), ma abbia omesso di quantificare la somma ad esso spettante, costituisce impugnazione incidentale autonoma - e non già dipendente - quella del lavoratore medesimo che, nel giudizio di impugnazione promosso dal datore di lavoro soccombente, censuri la sentenza per non aver disposto anche in ordine al quantum debeatur; pertanto anche tale impugnazione deve rispettare i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. e non può invece essere proposta come impugnazione incidentale tardiva. (V 5328/84, mass n 437047; (V 4612/79, mass n 401130).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)