Sez. L, Sentenza n. 5328 del 20/10/1984 (Rv. 437047 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI - REGOLAMENTAZIONE EX LEGGE DI CONVERSIONE N. 874 DEL 1980, SOSTITUTIVA DELL'ART. 4, QUARTO COMMA, DEL D.L. N. 776 DEL 1980 - CADUCAZIONE "AB INITIO" - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI - REGOLAMENTAZIONE EX LEGGE DI CONVERSIONE N. 874 DEL 1980, SOSTITUTIVA DELL'ART. 4, QUARTO COMMA, DEL D.L. N. 776 DEL 1980 - CADUCAZIONE "AB INITIO" - FATTISPECIE.*
La caducazione fin dall'inizio, prevista, dal terzo comma dell'art. 77 cost., per il decreto-legge non convertito entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, si verifica - riguardo alle Disposizioni non convertite - anche quando la tempestiva conversione concerna solo una parte del decreto, nonché - riguardo alle Disposizioni sostituite - nell'ipotesi (conversione in legge con modificazioni) in cui il Parlamento, in Sede di conversione, sostituisca con nuove Disposizioni da esso approvate alcune Disposizioni del decreto-legge, salvo che la sostituzione si risolva in una mera correzione priva di Rilevanza sostanziale, in quanto attuata solo a scopo di maggiore chiarezza e di migliore coordinamento. Pertanto, l'originario quarto comma dell'art. 4 del d.l. 26 novembre 1980 n. 776 - statuente, per le zone colpite dagli eventi sismici, l'incondizionata sospensione dei termini, anche processuali, scadenti tra il 23 novembre e il 31 dicembre 1980 - deve ritenersi caducato ad initio, essendo stata ad essa sostituita, in Sede di conversione (legge 22 dicembre 1980 n. 874), una nuova regolamentazione che, prolungando la sospensione al 31 gennaio 1981, ne ha tuttavia escluso i termini relativi ai procedimenti di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n. 742 del 1969 (sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale). (nella specie, relativa a controversia previdenziale, la suprema Corte, alla stregua del principio suesposto, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto con atto depositato il 26 gennaio 1981 avverso la decisione notificata il 17 novembre 1980). (V 680/81, mass n 411147; (V 4612/79, mass n 401130; (V 781/78, mass n 390111; (V 3605/72, mass n 361599; (V 669/72, mass n 356749).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 4, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 5, Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 4, Legge 22/12/1980 num. 874
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)