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Sez. 3, Sentenza n. 9728 del 15/09/1995 (Rv. 494013 - 01)

CONTRATTI AGRARI - TERRENI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA - RILASCIO - IN GENERE | Facoltà del proprietario o avente titolo ad ottenere il rilascio del fondo per perdita della destinazione agricola - Estensione ai fabbricati rurali siti sul fondo - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494013-01

CONTRATTI AGRARI - TERRENI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA - RILASCIO - IN GENERE

In tema di contratti agrari, la disposizione dell'art. 50 legge n. 203 del 1982 - che prevede la facoltà per il proprietario, o l'avente titolo, di ottenere il rilascio del fondo per perdita della destinazione agricola, a seguito di concessione edilizia comportante un'utilizzazione diversa dello stesso - si estende, a prescindere dal lato letterale della norma, che fa riferimento ai soli "terreni", anche ai fabbricati rurali, qualora il progetto costruttivo assentito riguardi l'intera area da rilasciare, in quanto, essendo tali fabbricati legati al fondo da vincolo pertinenziale, se questo perde la propria destinazione agricola, le costruzioni rurali ivi esistenti ne seguono la sorte; con la conseguenza che anche gli indicati fabbricati devono essere rilasciati dall'affittuario e che l'indennizzo a questi spettante per la cessazione anticipata della affittanza agraria va determinato - in caso di opzione per la liquidazione del medesimo a norma dell'art. 17 legge n. 865 del 1971, richiamato dall'art. 50, comma quarto dell'indicato art. 50 - sulla base del solo valore agricolo medio anche in relazione alle descritte pertinenze.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)