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Sez. F, Sentenza n. 12268 del 09/08/1990 Ud. (dep. 06/09/1990) Rv. 185263 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - IMPOSSESSAMENTO - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1990-08-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185263-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - IMPOSSESSAMENTO - REQUISITI.*

L'impossessamento, quale momento consumativo del delitto di rapina, non esige affatto il requisito della definitività della sottrazione, ma si realizza appena l'agente abbia conseguito la disponibilità materiale della cosa sottratta, sia pure per breve intervallo di tempo e nello stesso luogo, senza possibilità per la vittima di recuperarne il possesso con il normale Esercizio del potere di vigilanza e custodia, bensì soltanto tramite un'Azione violenta personale o da parte di terzi. (V mass n 175563, ed ivi citate; (V mass n 164952, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)