diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5911 del 27/02/1984 Ud. (dep. 23/06/1984) Rv. 164952 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - SOTTRAZIONE - IMPOSSESSAMENTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164952-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - SOTTRAZIONE - IMPOSSESSAMENTO - NOZIONE.*

Ai fini della consumazione del delitto di rapina, come per la individuazione del momento consumativo proprio del delitto di furto, è necessario e sufficiente che, attraverso la sottrazione della cosa al soggetto passivo, si concreti l'impossessamento della cosa stessa da parte dell'agente. Tale impossessamento si realizza non appena l'agente medesimo abbia la disponibilità materiale della cosa sottratta, intesa come passaggio nella propria esclusiva detenzione, con conseguente privazione per la vittima della detenzione, del potere di dominio e di vigilanza sulla cosa stessa. (Conf mass n 138277; (Conf mass n 153927).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)