Sez. U, Sentenza n. 13602 del 21/07/2004 (Rv. 574775 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Testimonianza del magistrato sulle opinioni e sui voti espressi nel segreto della Camera di Consiglio - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nella disciplina del codice di rito penale del 1930, che continua ad applicarsi nei giudizi disciplinari nei confronti dei magistrati (art. 1, comma ottavo, del decreto - legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437), i soggetti tenuti al segreto sono titolari di una semplice facoltà di astensione, essendo fatto divieto al giudice di obbligare il teste a deporre (art. 351 cod. proc. pen. 1930), e non di un dovere di astensione; ne consegue che i fatti coperti dal segreto (in esso compreso quello della camera di consiglio) possono costituire oggetto di testimonianza nel procedimento disciplinare, purché i soggetti legittimati ad astenersi non siano stati costretti dal giudice disciplinare a deporre. (Nella specie, i magistrati sentiti come testi avevano deposto spontaneamente, dopo aver assunto l'iniziativa di presentare un esposto contro il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 351 CORTE COST., Decreto Legge 28/08/1995 num. 361 art. 1 com. 8, Legge 27/10/1995 num. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)