Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 16777 del 10/08/2005 (Rv. 584967 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Sospensione del procedimento disciplinare - Conseguente all'instaurazione di un procedimento penale a carico dell'incolpato - Obbligatorietà - Fondamento normativo - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Alla pendenza di un giudizio penale a carico di un magistrato consegue, obbligatoriamente, la sospensione del procedimento disciplinare già instaurato nei confronti del medesimo - anche se pendente (come nella specie) dinanzi alla Corte di cassazione a seguito di impugnazione della sentenza del Consiglio superiore della magistratura -, giusto il disposto dall'art. 28 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, che alla disposizione di cui all'art. 3 del codice di procedura penale del 1930 opera un esplicito rinvio, da considerarsi ancora attuale per effetto, da ultimo, dell'art. 1, comma 8, del d.l. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con legge 28 agosto 1995, n. 361, a tenore del quale, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati, continuano ad applicarsi il r.d.lgs. n. 511 del 1946 e il d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, con le successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi i rinvii al codice di procedura penale riferiti al codice abrogato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 28, Cod. Proc. Pen. art. 3, Decreto Legge 28/08/1995 num. 361 art. 1 com. 8, Legge 27/10/1995 num. 437 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)