Sez. U, Sentenza n. 6181 del 09/12/1985 (Rv. 443312 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO - SOTTOSCRIZIONE DI UN AVVOCATO MUNITO DI PROCURA SPECIALE - NECESSITÀ - PROCURA RILASCIA PER IL GIUDIZIO DI MERITO - INIDONEITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO - SOTTOSCRIZIONE DI UN AVVOCATO MUNITO DI PROCURA SPECIALE - NECESSITÀ - PROCURA RILASCIA PER IL GIUDIZIO DI MERITO - INIDONEITÀ.*
Anche il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deve essere sottoscritto da avvocato munito di procura speciale, ai sensi degli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., e deve pertanto essere dichiarato inammissibile, restando preclusa ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione, qualora venga proposto in forza di procura rilasciata per il giudizio in pendenza del quale il regolamento è richiesto, pure, se essa faccia riferimento a tutte i gradi e le fasi, compresa quella di Cassazione, ma senza specifica indicazione del regolamento medesimo. (V 4789/80, mass n 408611; (V 2210/78, mass n 391603).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)