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Sez. U, Sentenza n. 2210 del 08/05/1978 (Rv. 391603 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PROCURA SPECIALE PER IL REGOLAMENTO - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*
Stato
decisa il 1978-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391603-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PROCURA SPECIALE PER IL REGOLAMENTO - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO.*

Il ricorso per il regolamento preventivo di giurisdizione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilita (art 365 cod proc civ), da un avvocato munito di procura speciale, cioe di procura che, a norma dell'art 83 cod proc civ, deve essere conferita con specifico riferimento alla fase processuale da instaurarsi davanti alla Corte di Cassazione. E pertanto inammissibile il ricorso sottoscritto da avvocato munito di procura generale alle liti che lo abiliti a rappresentare e difendere la parte davanti a qualsiasi autorita giudiziaria, compresa la Corte di Cassazione, ma senza alcuno specifico riferimento al giudizio per il regolamento preventivo di giurisdizione. Tale sanzione trova fondamento nel principio che nel giudizio di Cassazione il difetto di procura rilasciata ad hoc e assimilabile all'inesistenza della procura, rimanendo preclusa ogni possibilita di successiva sanatoria o regolarizzazione. (Conf 1657/76, mass n 380433).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 364, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)