Sez. 6, Sentenza n. 28593 del 03/06/2026 Ud. (dep. 28/07/2026) Rv. 290550-02
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE | Corruzione per l’esercizio della funzione - Corruzione propria - Rapporto di specialità fra fattispecie - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE
In tema di corruzione, sussiste rapporto di specialità fra le fattispecie previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen., in quanto, pur se entrambe fondate sull'accordo sinallagmatico tra la dazione o la promessa di utilità e l'esercizio della funzione pubblica, la prima sanziona il pubblico agente che pone la funzione o i poteri al servizio dell'interesse privato, in assenza di prova che l'accordo abbia avuto ad oggetto atti contrari ai doveri d'ufficio, mentre la seconda postula che l'accordo abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d'ufficio, tale intendendosi non solo l'atto illecito o illegittimo, ma anche quello formalmente regolare, laddove compiuto in violazione di norme, di istruzioni di servizio o di doveri istituzionali di imparzialità, di trasparenza e di esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)