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Sez. 1, Sentenza n. 11579 del 02/08/2002 (Rv. 558160 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Procura a proporre l'azione per l'equo indennizzo - Specialità - Procura a margine - Validità - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558160-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, alla disposizione del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001 (in forza della quale la domanda di equo indennizzo si propone con ricorso sottoscritto da un difensore munito di procura speciale) si applicano tutti i principi sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla procura speciale a proporre il ricorso per cassazione. Ne consegue che la specialità della procura in questione deve essere valutata alla luce del collegamento della medesima alla domanda di equa riparazione, per effetto della sua collocazione a margine del ricorso e del riferimento al "presente procedimento".

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)