Sez. 1, Sentenza n. 21189 del 31/10/2005 (Rv. 583746 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Procura a proporre l'azione per l'equo indennizzo - Procura in calce - Specialità - Configurabilità - Limiti - Mancanza di riferimento al giudizio di equa riparazione o carattere generico del mandato - Irrilevanza.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in relazione al quale l'art. 3, secondo comma, della legge 24 novembre 2001, n. 89 richiede che il ricorso introduttivo sia sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale, deve ritenersi che, allorché la procura sia apposta in calce al ricorso, la posizione topografica della procura sia idonea - salvo che dal suo testo si ricavi il contrario - a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura medesima al giudizio cui l'atto accede, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico (di cui è espressione, in materia processuale, l'art. 159 cod. proc. civ.), a nulla rilevando né l'assenza di alcun riferimento esplicito al giudizio che si è inteso promuovere, né la formulazione generica del mandato.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)