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Sez. 5, Sentenza n. 42821 del 19/06/2014 Ud. (dep. 13/10/2014) Rv. 262111 - 01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Mancanza o contraddittorietà - Consulenza tecnica - Mancato esame di tutte le argomentazioni - Difetto di motivazione - Esclusione - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262111-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE

Il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)