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Sez. 1, Sentenza n. 27825 del 22/05/2013 Ud. (dep. 26/06/2013) Rv. 256340 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Deduzione prospettata con i motivi di appello - Assenza esplicita di motivazione su di essa - Motivazione implicita derivante dalla sentenza complessivamente considerata - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256340-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE

In sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione perché il giudice di appello, pur non avendo espressamente motivato in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante dell'art. 114 cod.pen. -, esplicitamente richiesta con i motivi di appello - aveva in motivazione dimostrato la partecipazione attiva dell'imputato al delitto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Cod. Pen. art. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)