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Sez. U, Sentenza n. 19787 del 05/10/2015 (Rv. 637134 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Giudizio di legittimità relativo a procedura concorsuale per il conferimento di incarico giudiziario - Collocamento in quiescenza del magistrato ricorrente - Limite del potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637134-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

In caso di concorso bandito dal C.S.M. per l'attribuzione di un incarico giudiziario, il Consiglio di Stato non travalica i limiti esterni della giurisdizione qualora, nel giudizio avente ad oggetto la legittimità della corrispondente delibera del primo, si pronunci sul relativo appello quando il magistrato ricorrente non sia più nel ruolo della magistratura per sopravvenuto collocamento in quiescenza, - ancorchè tale ultima circostanza precluda successivamente, senza che risultino superati i limiti suddetti, al giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza, di ordinare al C.S.M. di assegnare il posto, ora per allora, al magistrato vittorioso nel giudizio amministrativo - atteso che, altrimenti, il conseguente consolidarsi di una situazione di fatto a causa di un dato contingente ed eventuale, senza alcuna verifica della legittimità del provvedimento impugnato, contrasterebbe con i principi espressi dagli artt. 24 e 97 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Costituzione art. 103 com. 1, Costituzione art. 105, Costituzione art. 111 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)