diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 23302 del 09/11/2011 (Rv. 619645 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Eccesso di potere giurisdizionale o sconfinamento dei limiti esterni della giurisdizione - Nozione - Esercizio di giurisdizione di merito anziché di legittimità o esclusiva - Sindacabilità per motivi inerenti alla giurisdizione - Applicazione ad una pronuncia in sede di ottemperanza - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619645-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Le decisioni del giudice amministrativo sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione, laddove detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito (riservato alla P.A.), compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima la volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quella dell'Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all'esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso; tale sindacato è esercitabile dalla S.C. anche quando è posta in discussione la possibilità stessa, nella situazione data, di fare ricorso a quella speciale forma di giurisdizione di merito che è la giurisdizione di ottemperanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del Consiglio di Stato che, in sede di ottemperanza di un giudicato di annullamento del conferimento di funzioni direttive a seguito di una procedura concorsuale, aveva ordinato al Cons. Sup. della Magistratura di rinnovare "ora per allora" il procedimento di valutazione di magistrati concorrenti già in pensione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 105, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 114, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)