Sez. 1, Sentenza n. 3322 del 04/05/2000 Cc. (dep. 13/06/2000) Rv. 216167 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Condannato agli arresti domiciliari al momento dell'esecuzione della pena - Esecuzione nella forma della detenzione domiciliare o in forma più favorevole - Decisione - Forme - Procedura "de plano" - Legittimità - Esecuzione in forma più gravosa - Procedura in contraddittorio - Necessità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
La deroga, introdotta dal comma decimo dell'art. 656 cod. proc. pen. alla regola generale della procedura in contraddittorio prevista dagli artt. 666 e 678 stesso codice, in tanto ha un senso, in quanto se ne limiti l'applicazione all'ipotesi di pacifica conversione della misura cautelare degli arresti domiciliari nella corrispondente misura alternativa della detenzione domiciliare o in altra ancora più favorevole al condannato, dovendo, in caso contrario, essere seguita indefettibilmente la procedura in contraddittorio. (Conf. Corte cost., 4 novembre 1999 n. 422).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)