Sez. 1, Sentenza n. 3005 del 15/04/1999 Cc. (dep. 20/05/1999) Rv. 213387 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Condannato agli arresti domiciliari al momento dell'esecuzione della pena - Esecuzione nella forma della detenzione domiciliare - Decisione - Forme - Procedura "de plano" - Legittimità - Casi.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE
In tema di esecuzione di pena detentiva nei confronti di condannato che si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il tribunale di sorveglianza provvede "de plano" e senza garanzia di contraddittorio soltanto nell'eventualità che ritenga di poter applicare la misura alternativa della detenzione domiciliare. In caso contrario, deve essere seguita la procedura in contraddittorio prevista dagli artt. 678, comma primo, e 666 cod. proc. pen., con la conseguenza che l'inosservanza del comma terzo di tale ultimo articolo, concernente l'avviso all'interessato dell'udienza di discussione, e la mancata partecipazione del difensore prevista come necessaria dal quarto comma di tale articolo, determinano una nullità di ordine generale, insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 10 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)