Sez. 1, Sentenza n. 1338 del 15/04/1976 (Rv. 380029 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - NECESSITA - POTERE DELLA SUPREMA CORTE - SUSSISTENZA - ESTENSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DELLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO - NECESSITA - POTERE DELLA SUPREMA CORTE - SUSSISTENZA - ESTENSIONE.*
In Sede di ricorso per Cassazione avverso la pronuncia emessa nel giudizio di rinvio, il Sindacato devoluto alla Corte, ove comportante il controllo dei poteri e dei limiti che al giudice di rinvio furono assegnati con la sentenza di annullamento, al fine di stabilire se il giudice medesimo si sia attenuto al compito affidatogli, postula l'interpretazione del contenuto e della portata della pronuncia di annullamento; in tale accertamento, riguardante un profilo che attiene alla sussistenza o meno di vizi di attivita del giudice di rinvio, la suprema Corte puo procedere ad ogni opportuna indagine, anche di fatto. (V 1531/73, mass n 364310; (V 1214/72, mass n 357695).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)