Sez. 1, Sentenza n. 1531 del 25/05/1973 (Rv. 364310 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - LIMITI - SENTENZA DI CASSAZIONE CON RINVIO - INTERPRETAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - INDAGINE DI FATTO - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - LIMITI - SENTENZA DI CASSAZIONE CON RINVIO - INTERPRETAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - INDAGINE DI FATTO - LEGITTIMITA.*
Allorche, proposto ricorso per Cassazione avverso la pronunzia del giudice di rinvio, si chieda in sostanza una verifica intesa ad accertare se questi si sia fedelmente e compiutamente attenuto al compito affidatogli dalla precedente pronunzia di Cassazione, il Sindacato devoluto alla suprema Corte si risolve nel controllo dei poteri e dei limiti che al predetto giudice furono assegnati dalla sentenza di annullamento con rinvio, e ne postula una interpretazione volta a stabilire la rispondenza o meno della pronunzia emessa in Sede di rinvio alla misura di Competenza commessa a quel giudice in seguito all'annullamento. In tale accertamento, riguardante un profilo di Competenza, la Corte di Cassazione puo quindi interpretare e vagliare, procedendo ad ogni opportuna indagine di fatto, la sua precedente sentenza di rinvio. (Conf 1214/72, mass n 357695; 3666/71, mass n 355410; (Conf 1175/71, mass n 351307).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Civ. art. 384, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)