diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2643 del 22/07/1968 (Rv. 335155 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - EFFICACIA PROBATORIA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO CIRCA L'ESISTENZA DEGLI ELEMENTI ASSUNTI A FONTE DI PRESUNZIONE E LA RISPONDENZA DI ESSI AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 2729 COD. CIV. - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335155-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - EFFICACIA PROBATORIA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO CIRCA L'ESISTENZA DEGLI ELEMENTI ASSUNTI A FONTE DI PRESUNZIONE E LA RISPONDENZA DI ESSI AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 2729 COD. CIV. - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La prova per presunzioni costituisce una prova completa, alla quale il giudice puo far ricorso anche in via conclusiva per la formazione del proprio convincimento. E l'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la rispondenza di questi ai requisiti di gravita, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 2729 cod. civ., si sottrae al Sindacato della Cassazione, purche non risulti viziato da illogicita o errori giuridici.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)