Sez. 3, Sentenza n. 469 del 22/02/1971 (Rv. 350087 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - PIENA EFFICACIA PROBATORIA - ELEMENTI FONTE DI PRESUNZIONI - RISPONDENZA AI REQUISITI DI LEGGE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - PIENA EFFICACIA PROBATORIA - ELEMENTI FONTE DI PRESUNZIONI - RISPONDENZA AI REQUISITI DI LEGGE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La prova per presunzione costituisce una prova completa alla quale il giudice puo far ricorso anche in via conclusiva per la formazione del proprio convincimento. E l'apprezzamento del giudice di merito circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la rispondenza di questi ai requisiti di gravita, precisione e concordanza, richiesti dall'art 2729 cod civ, si sottrae al Sindacato della Cassazione, purche non risulti viziato da illogicita o errori giuridici. (Conf 2643'68 mass 335155).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)