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Sez. 1, Sentenza n. 34019 del 22/09/2006 Ud. (dep. 11/10/2006) Rv. 234860 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Cauzione accessoria alla misura - Termine per l'effettuazione del versamento - Stato di detenzione del soggetto - Decorrenza del termine dalla data di cessazione di detto stato.
Stato
decisa il 2006-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234860-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

Allorché la persona sottoposta a misura di prevenzione sia detenuta, il termine per la prestazione della cauzione di cui all'art. 3 bis della L. n. 575 del 1965 decorre non dalla data di notifica del provvedimento del tribunale che la dispone, ma da quella in cui ha inizio l'esecuzione della misura di prevenzione, atteso che questa resta sospesa dalla custodia in carcere.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)