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Sez. 1, Sentenza n. 2288 del 18/12/2009 Ud. (dep. 19/01/2010) Rv. 245965 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Cauzione accessoria alla misura - Termine per la prestazione - Stato detentivo del soggetto - Decorrenza del termine - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245965-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

Qualora sia sottoposta a misura di prevenzione persona detenuta, il termine per la prestazione della cauzione prescritta dall'art. 3-bis L. 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) decorre non dalla data di notifica del provvedimento del tribunale che la dispone, ma da quella in cui ha inizio l'esecuzione della misura di prevenzione che รจ sospesa in costanza di detenzione. (Fattispecie relativa a reato di omesso versamento della cauzione).

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)