Sez. L, Sentenza n. 3460 del 08/06/1982 (Rv. 421442 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ATTIVITÀ MODESTA E DISCONTINUA - COMPENSO IN DENARO E CON CONCESSIONE DEL GODIMENTO DI UN ALLOGGIO - PRINCIPIO EX ART. 36 COST. - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ATTIVITÀ MODESTA E DISCONTINUA - COMPENSO IN DENARO E CON CONCESSIONE DEL GODIMENTO DI UN ALLOGGIO - PRINCIPIO EX ART. 36 COST. - APPLICABILITÀ.*
Il principio sancito dall'art. 36 della Costituzione, secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, è applicabile anche nel caso di attività lavorativa modesta e discontinua, il cui compenso sia stato convenuto in parte in denaro ed in parte in natura, mediante la concessione del godimento di un alloggio, e l'accertamento del giudice del merito circa l'adeguatezza o meno di tale retribuzione composita è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)