Sez. L, Sentenza n. 2846 del 05/04/1990 (Rv. 466450 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - RICORSO ALLA VALUTAZIONE EQUITATIVA EX ART. 432 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ - RIFERIMENTO A PARAMETRI RISULTANTI DA CONTRATTI COLLETTIVI NON DIRETTAMENTE APPLICABILI AL RAPPORTO - LICEITÀ - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - RICORSO ALLA VALUTAZIONE EQUITATIVA EX ART. 432 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ - RIFERIMENTO A PARAMETRI RISULTANTI DA CONTRATTI COLLETTIVI NON DIRETTAMENTE APPLICABILI AL RAPPORTO - LICEITÀ - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Il ricorso alla valutazione equitativa ex art. 432 cod. proc. civ. è consentito al fine di determinare la "giusta retribuzione" ex art. 36 cost. Dovuta al lavoratore (anche nel caso in cui questi sia stato compensato in parte in natura ed in parte in denaro) ed a tal fine è consentito al giudice utilizzare, come parametri di riferimento, i contratti collettivi di diritto comune, sebbene non applicabili direttamente al rapporto di lavoro, adattandoli secondo equità al caso di specie, senza che le relative valutazioni, se sorrette da adeguata motivazione, siano censurabili in Sede di legittimità, neanche sotto il profilo del mancato ricorso a parametri diversi da quelli in concreto utilizzati. (V 1318/88, mass n 457481; (V 2193/85, mass n 440073; (V 3460/82, mass n 421442; (V 6734/81, mass n 417619).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)