Sez. 3 - , Sentenza n. 22923 del 10/11/2016 (Rv. 642974 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Danni aquiliani da mancata trascrizione di domanda giudiziale - Condotta colposa del danneggiato - Idoneità ad integrare l'ipotesi di cui all'art. 1227, comma 2, c.p.c. - Condizioni.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di responsabilità aquiliana, non sono risarcibili i danni lamentati per effetto della mancata trascrizione di una domanda giudiziale - proposta contro terzi ai sensi dell'art. 2932 c.c. - a causa della irregolare tenuta dei registri accessori da parte del Conservatore, quando il comportamento colposo del danneggiato (consistito nel non approfondire le ragioni dell'incompletezza del procedimento di trascrizione) assuma rilevanza di causa efficiente sopravvenuta, sufficiente ad interrompere il nesso eziologico con la causa preesistente, trovando, al riguardo, applicazione il principio generale codificato dall'art. 1227, comma 2, c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Cod. Civ. art. 2673, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 223 com. 2, Legge 21/01/1983 num. 22, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2679, Regio Decr. 25/09/1874 num. 2130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)