Sez. 3, Sentenza n. 15183 del 06/08/2004 (Rv. 575916 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Pubblicità informata al criterio nominale - Registrazione erronea della trascrizione nella "tavola alfabetica" e nella "rubrica dei cognomi" - Danni subiti dal terzo - Responsabilità del Conservatore - Sussistenza - Limiti - Condotta colposa del terzo nell'effettuare l'ispezione - Rilevanza.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La trascrizione nei registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome ("rubrica dei cognomi" sulla "tavola alfabetica")del soggetto cui si riferisce, sicché, qualora, per errore della Conservatoria, la trascrizione, ancorché la nota fosse stata correttamente redatta, sia stata riportata nei succitati registri a carico di persona diversa dall'alienante dell'immobile, e quindi imputata in un diverso conto individuale, la ricerca da parte del terzo del titolo reso pubblico può risultare infruttuosa, in quanto egli non ha l'onere di esaminare altri atti o documenti ovvero il Registro Generale d'ordine, con conseguente responsabilità del Conservatore dei registri immobiliari (nei limiti di cui all'art. 232 bis, disp. att. cod. civ., ovvero del Ministero dell'economia ex art. 6, legge n. 22 del 1983) per i danni eventualmente subiti dal terzo, sempre che l'eventuale comportamento colposo di quest'ultimo non abbia assunto la rilevanza di causa efficiente sopravvenuta, idonea ad interrompere il nesso eziologico con la causa preesistente, consistente nella condotta colposa del Conservatore(Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di merito, il quale ha escluso la responsabilità del Conservatore per l'errore di registrazione della trascrizione delle rubriche nominative, in quanto, essendo il presunto danneggiato una Banca, quest'ultima, in considerazione delle sue qualità professionali, bene avrebbe potuto conoscere l'avvenuta trascrizione, attraverso l'esame del Registro generale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2679, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 223 bis, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 223 bis, Regio Decr. 25/09/1874 num. 2130, Legge 21/01/1983 num. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)