Sez. 2, Sentenza n. 13725 del 31/07/2012 (Rv. 623549 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE | Trasporto di merci su strada - Regime di cui alla legge n. 298 del 1974 - Distinzione tra trasporto di merci in conto proprio e per conto di terzi - Autorizzazione per i trasporti per conto di terzi - Sufficienza della stessa per l'espletamento altresì del trasporto in conto proprio - Configurabilità - Fondamento.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE
Nel regime giuridico del trasporto di merce su strada, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, pur essendo previsti distinti provvedimenti abilitativi per il trasporto di cose in conto proprio e per il trasporto di cose per conto di terzi, deve ritenersi che l'autorizzazione per l'effettuazione dei trasporti per conto di terzi sia senz'altro comprensiva anche della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio, avendo la prima contenuto più ampio ed essendo subordinata a condizioni e requisiti più rigorosi. Ne consegue che chi abbia ottenuto apposita autorizzazione per l'effettuazione dei trasporti per conto di terzi non deve munirsi di licenza per poter svolgere trasporto di cose in conto proprio.
Riferimenti normativi: Legge 06/06/1974 num. 298 art. 31, Legge 06/06/1974 num. 298 art. 32, Legge 06/06/1974 num. 298 art. 40, Legge 06/06/1974 num. 298 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)