Sez. 2, Sentenza n. 17681 del 04/08/2006 (Rv. 598619 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Trasporto di merci in conto proprio - Licenza - Elencazione delle classi di merci - Tassatività - Trasporto di merce di classe diversa - Sanzione di cui all'art. 46 legge n. 298 del 1974 - Applicabilità - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio, poiché gli artt. 32, primo comma, e 35, secondo comma, della legge n. 298 del 1974 stabiliscono che l'elencazione delle cose o delle classi di cose per le quali la licenza è rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è tassativa, risponde della violazione di cui all'art. 46 della legge l'autotrasportatore che, essendo stato autorizzato al trasporto di prodotti della classe (di cui all'apposita classificazione) A02, trasporti prodotti riconducibili alla classe A05.
Riferimenti normativi: Legge 06/06/1974 num. 298 art. 32, Legge 06/06/1974 num. 298 art. 35, Legge 06/06/1974 num. 298 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)