Sez. 1, Sentenza n. 22090 del 07/05/2013 Cc. (dep. 23/05/2013) Rv. 256541 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permessi premio - Presupposti - Condannato all'ergastolo con isolamento diurno - Verifica della già avvenuta espiazione della pena detentiva temporanea inflitta per reati ostativi - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della fruizione dei permessi premio richiesti dal condannato sottoposto alla sanzione dell'ergastolo con isolamento diurno, non si verifica alcuna espiazione della pena detentiva temporanea inflitta per reati ostativi a tale beneficio per effetto dell'esecuzione dell'isolamento diurno, qualora questo sia stato imputato esclusivamente a una concorrente condanna alla pena dell'ergastolo per altro reato non ostativo, e le pene detentive temporanee inflitte per reati ostativi siano state ritenute semplicemente "assorbite" e non, invece, valutate, pur sussistendone i presupposti, per la quantificazione di un ulteriore periodo di isolamento diurno.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 72 CORTE COST., Cod. Pen. art. 184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)