Sez. 2, Sentenza n. 24225 del 31/05/2005 Cc. (dep. 27/06/2005) Rv. 232063 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - restituzione - IN GENERE | Atti e documenti - Estrazione di copia - Competenza a provvedere in caso di diniego del P.M. - G.i.p - Sussistenza.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - restituzione - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 258 cod. proc. pen., nel corso delle indagini preliminari, il potere di autorizzare il rilascio di copia di documenti sequestrati spetta al P.M. che procede alle indagini. Nel caso di rigetto della relativa istanza, la decisione negativa può essere impugnata davanti al Gip ex art. 263 cod. proc. pen., il quale è competente pertanto a provvedere al rilascio delle copie richieste.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)