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Sez. 2, Sentenza n. 2724 del 19/05/1995 Cc. (dep. 31/05/1995) Rv. 201463 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - In genere | Atti e documenti - Estrazione di copia e restituzione degli originali- Competenza a provvedere - Tribunale del riesame - Esclusione - Pubblico ministero - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201463-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Sequestri - Restituzione - In genere

L'autorità giudiziaria che, ai sensi dell'art. 258, comma primo, cod. proc. pen., può disporre l'estrazione di copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, non è il tribunale del riesame, cui compete la restituzione solo nelle ipotesi in cui ritenga illegittimamente appreso l'oggetto del sequestro, bensì, nel corso delle indagini preliminari, lo stesso pubblico ministero che ha disposto la misura, sulla cui decisione negativa in ordine alla domanda di restituzione può eventualmente instaurarsi la procedura di opposizione di cui all'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 258 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)