Sez. L, Sentenza n. 6570 del 19/05/2000 (Rv. 536725 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Distinzione tra lavoro subordinato e autonomo - "Nomen iuris" e volontà delle parti risultanti dal contratto - Incidenza - Esclusione - Concreto atteggiarsi del rapporto - Rilevanza - Elementi costitutivi - Elementi sintomatici - Estremi.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato occorre fare riferimento non già al "nomen iuris" utilizzato dalle parti nella stipula del contratto di lavoro o alla volontà delle medesime risultante dal contratto, bensì al concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro fin dal momento del suo instaurarsi e sino a quello del successivo suo svolgimento. In tale prospettiva, determinano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'azienda datoriale e il suo assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, mentre costituiscono criteri sussidiari indiziari ai fini della prova della subordinazione - decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente - quelli della retribuzione predeterminata pagata a scadenze prestabilite, dell'inserimento della prestazione lavorativa offerta nell'ambito della organizzazione imprenditoriale, dell'assenza di una sia pur minima struttura imprenditoriale in capo al lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)