diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10262 del 15/07/2002 (Rv. 555755 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Attività del messo notificatore - Presunzione del carattere subordinato - Esclusione - Conseguenze - Onere probatorio.
Stato
decisa il 2002-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555755-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE

L'attività del messo notificatore può esser svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa, la quale ultima va concretamente dimostrata, non sussistendo alcuna presunzione per cui il rapporto che lega il messo notificatore all'esattore debba considerarsi di lavoro subordinato. Spetta pertanto al lavoratore che agisca in giudizio l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, attraverso la dimostrazione degli indici rivelatori della subordinazione, i quali, per la peculiarità dell'attività svolta - espletamento del lavoro al di fuori dell'azienda, non obbligatorietà di un preciso orario di lavoro, retribuzione correlata al numero di notifiche - debbono essere riguardati con particolare attenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Legge 15/05/1963 num. 858 art. 135, Legge 15/05/1963 num. 858 art. 137

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)