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Sez. 3, Sentenza n. 23967 del 23/12/2004 (Rv. 579383 - 01)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - IN GENERE | Obbligazione del fideiussore - Carattere accessorio - Determinazione con riferimento all'obbligazione principale - Conseguenze - Fattispecie - Clausola di adeguamento monetario dell'importo massima garantito.
Stato
decisa il 2004-12-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579383-01

FIDEJUSSIONE - LIMITI - IN GENERE

A norma di quanto disposto dagli artt.1936, 1941 e 1942 cod.civ., l'obbligazione del fideiussore, configurandosi in termini di indubitabile accessorietà, ha un oggetto (per sorta capitale e per accessori) del tutto identico a quello dell'obbligazione principale, non può eccedere quanto dovuto dal debitore, non può essere prestata a condizioni più onerose rispetto a quelle gravanti sul debitore medesimo. Risulta, conseguentemente, affetta da nullità (rilevabile anche "ex officio") la clausola (quale quella di specie) che preveda l'adeguamento al costo della vita secondo gli indici ISTAT dell'importo massimo garantito dal fideiussore, clausola all'evidenza funzionale ad un'illegittima trasformazione dell'obbligazione originariamente contratta a garanzia di un debito di valuta in un debito di valore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1941, Cod. Civ. art. 1942

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)