Sez. 3, Sentenza n. 12456 del 09/12/1997 (Rv. 510805 - 01)
FIDEJUSSIONE - LIMITI - IN GENERE | Obbligazione del fideiussore - Carattere accessorio - Determinazione in riferimento all'obbligazione principale - Ammissibilità - Estensione alla obbligazione degli interessi.
FIDEJUSSIONE - LIMITI - IN GENERE
A norma degli artt. 1936 e 1942 cod. civ., l'obbligazione del fideiussore si configura come obbligazione accessoria, il cui oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è naturalmente identico a quello dell'obbligazione principale, sicché ove l'oggetto non sia stato interamente determinato nel contratto di fideiussione, per quanto riguarda la misura degli interessi e la facoltà della banca di operare la capitalizzazione, lo stesso resta sempre determinabile in relazione all'obbligazione garantita, con la conseguenza che, salva, ai sensi dell'art. 1941, comma secondo cod. civ., una pattuizione più favorevole al fideiussore, la prestazione da questi dovuta va fatta corrispondere, anche per quanto riguarda gli interessi, a quella del debitore principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1941, Cod. Civ. art. 1942
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)