Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 08/07/2005 (Rv. 582578 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - IN GENERE | Rilascio del fondo - Pronuncia - Termine per il rilascio - Determinazione - Riferimento - Motivi del rilascio - Rilevanza - Esclusione
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - IN GENERE
In tema di controversie agrarie, il rilascio del fondo va disposto, ai sensi dell'art. 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, alla scadenza del termine della annata agraria in cui è stata pronunciata sentenza esecutiva, senza alcuna distinzione in relazione al motivo per il quale viene disposto il rilascio (scadenza contrattuale, inadempimento o altre cause), e pertanto anche nel caso in cui il rilascio stesso debba aver luogo a seguito del venir meno del diritto di ritenzione spettante al conduttore ex art. 20 della legge citata.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 20, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)