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Sez. 3, Sentenza n. 9379 del 11/06/2003 (Rv. 564175 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - RILASCIO | Termine dell'annata agraria - Deduzione nell'ambito del processo esecutivo - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564175-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - RILASCIO

In tema di controversie agrarie, se il giudice specializzato agrario accoglie la domanda di rilascio del fondo senza stabilire nulla in ordine alla data, il rilascio avviene, secondo la disposizione dell'art. 47, comma secondo, della legge n. 203 del 1982, al termine dell'annata agraria durante la quale è stata pronunciata la sentenza. Tale norma, che trova campo di applicazione e, quindi, sede di deduzione nell'ambito del processo esecutivo e della correlata opposizione all'esecuzione, può essere invocata contro la pretesa di conseguire il rilascio prima del tempo fissato dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)