Sez. 1, Sentenza n. 11970 del 28/06/1985 Ud. (dep. 13/12/1985) Rv. 171340 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 630, QUINTO COMMA COD. PEN. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - IMPUTATO CHE SI DISSOCIA E CONFESSA - CORREO GIÀ INDIVIDUATO E CATTURATO - SUSSISTENZA DI PROVE AUTONOME A CARICO DEI CORREI - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 630, QUINTO COMMA COD. PEN. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - IMPUTATO CHE SI DISSOCIA E CONFESSA - CORREO GIÀ INDIVIDUATO E CATTURATO - SUSSISTENZA DI PROVE AUTONOME A CARICO DEI CORREI - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE - ESCLUSIONE.*
La diminuente di cui all'art. 630, quinto comma cod. pen. in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, per essere applicata, richiede che si verifichino da parte dell'eventuale beneficiario quei comportamenti di dissociazione che consentono di pervenire, in via prioritaria o su basi di attendibilità, alla individuazione e alla cattura dei concorrenti nel reato. Ne restano esclusi, pertanto, quei contributi successivi che, in un quadro di già avvenuta individuazione dei concorrenti nel reato, confluiscano, attraverso l'apporto di ulteriori elementi di prova, all'accertamento giudiziale delle singole responsabilità. Ne consegue che non è applicabile la circostanza in esame allo imputato che solo al secondo interrogatorio, seguito a distanza di quindici giorni dal primo, assolutamente negativo, si decide a rendere esauriente confessione con il coinvolgimento dei correi già stati individuati, catturati e raggiunti da elementi di responsabilità.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)