Sez. 3, Sentenza n. 4806 del 18/05/1999 (Rv. 526358 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Sentenza resa dal Conciliatore secondo equità - Giudizio di cassazione - Vizio di motivazione - Configurabilità - Criteri.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE
La sentenza pronunciata dal Conciliatore secondo equità, a norma del testo previgente dell'art. 113 cod. proc. civ., pur non richiedendo una specifica motivazione sulla regola equitativa applicata, è ricorribile per cassazione quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, impedendo ogni possibilità di ricostruire la "ratio decidendi" della sentenza impugnata (Nella specie: la motivazione si esauriva nell'affermazione che la fondatezza della domanda risultava dalle prove assunte). Nella predetta ipotesi l'eventuale cassazione con rinvio della sentenza impugnata comporta la rimessione della causa al giudice di pace.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)