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Sez. 2, Sentenza n. 10653 del 13/12/1994 (Rv. 489160 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE | Sentenza resa dal conciliatore chiamato a decidere secondo equita - Giudizio di cassazione - Vizio di motivazione - Configurabilità - Criteri.
Stato
decisa il 1994-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489160-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE

Nel giudizio di cassazione promosso in riferimento a sentenza del conciliatore chiamato a decidere secondo equità, con l'osservanza dei principi regolatori della materia (ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc.civ., nel testo di cui all'art. 3 della legge 30 luglio 1984 n. 399), il vizio di motivazione è rilevante quando sia configurabile inesistenza della motivazione, ovvero motivazione apparente, ovvero contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da precludere l'identificazione della "ratio decidenti", ovvero motivazione perplessa, sulla cui base non sia possibile stabilire quale qualificazione giuridica del rapporto sia stata posa a base della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)