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Sez. 2, Sentenza n. 1801 del 08/07/1964 (Rv. 302573 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINI - DETERMINAZIONE PROPORZIONALE DEL VALORE DELLE SINGOLE PROPRIETA ESCLUSIVE (MILLESIMAZIONE) - REVISIONI O MODIFICAZIONI PER ERRORE - AMMISSIBILITA - LIMITI*
Stato
decisa il 1964-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302573-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINI - DETERMINAZIONE PROPORZIONALE DEL VALORE DELLE SINGOLE PROPRIETA ESCLUSIVE (MILLESIMAZIONE) - REVISIONI O MODIFICAZIONI PER ERRORE - AMMISSIBILITA - LIMITI*

Nel condominio di edifici la revisione o modificazione della tabella millesimale per errore nella Determinazione dei valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piani, a norma dell'art. 69, n. 1, disp. Att.Cod.civ., e ammissibile soltanto per le tabelle millesimali formate contrattualmente, e non anche per quelle determinate mediante sentenza, per le quali gli eventuali errori possono essere corretti soltanto nei termini e con i mezzi d'impugnazione delle sentenze. La domanda di revisione o modificazione puo essere proposta non soltanto per l'errore di calcolo, gia disciplinato dall'art. 1430 cod. civ., nel senso di consentire la rettifica di ogni tipo di contratto e che non esigeva, pertanto, una specifica previsione normativa in materia di condominio, ma anche per ogni tipo di errore rilevante come vizio del contratto, a norma dell'art. 1428 cod. civ., e da luogo, in questa seconda ipotesi, ad un unico e piu semplice procedimento comprensivo sostanzialmente di quello di annullamento del contratto per effetto dell'errore vizio (errore essenziale e riconoscibile, artt. 1428, 1429 cod.civ.) e di quello di Determinazione delle nuove tabelle che, secondo i principi, avrebbero dovuto, a rigore, successivamente istituirsi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)