Sez. U, Sentenza n. 6222 del 09/07/1997 (Rv. 505857 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE) | Errore determinante la revisione delle tabelle millesimali - Coincidenza con l'errore vizio ex art.1428 cod. civ. - Esclusione - Obiettiva divergenza fra il valore effettivo delle unità immobiliari e quello tabellarmente previsto - Sufficienza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE)
In tema di condominio di edifici, l'errore il quale, ai sensi dell'art. 69 disp. att. cod. civ. giustifica la revisione delle tabelle millesimali non coincide con l'errore vizio del consenso, disciplinato dagli articoli 1428 e seguenti cod. civ., ma consiste nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle, senza che in proposito rilevi il carattere negoziale della formazione delle stesse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1430, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 69
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)